(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in stretto coordinamento con i Comuni, singoli o associati e le Comunita' montane, le aziende Unita' Sanitarie Locali (USL), gli ordini dei veterinari delle varie Province e le associazioni di volontariato animaliste e per la protezione degli animali regolarmente iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 23, comma 1, al fine di realizzare in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con l'uomo. 2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la realizzazione dei seguenti obiettivi: a) la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli o associati e delle Comunita' montane; b) il risanamento dei canili esistenti; c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti; d) la creazione della figura del cane di quartiere; e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina; f) la protezione dei gatti in liberta'; g) la creazione di una coscienza zoofila tramite campagna di educazione sanitaria e ambientale. 3. E' riconosciuto al cane il diritto alla vita in condizioni di benessere, sia in stato di liberta' che nel periodo di ricovero nei canili; ad ogni cane deve essere data la possibilita' di essere adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista e per la protezione degli animali.