(Pubblicata nel suppl. ord. n. 3 al Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 30 del 30 ottobre 1997)
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
 
                Il PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
  1. La Regione promuove e disciplina il controllo del randagismo, in
stretto  coordinamento  con  i  Comuni,  singoli  o  associati  e  le
Comunita' montane, le aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  (USL),  gli
ordini  dei  veterinari  delle  varie  Province  e le associazioni di
volontariato  animaliste  e   per   la   protezione   degli   animali
regolarmente  iscritte  all'albo  regionale  di  cui all'articolo 23,
comma 1, al fine di realizzare  in  modo  efficace  il  risultato  di
migliorare  il benessere dei cani e dei gatti ed il loro rapporto con
l'uomo.
  2. Il controllo del randagismo si ottiene tramite la  realizzazione
dei seguenti obiettivi:
   a)  la costruzione dei canili pubblici da parte dei Comuni singoli
o associati e delle Comunita' montane;
   b) il risanamento dei canili esistenti;
   c) la sterilizzazione dei cani e dei gatti;
   d) la creazione della figura del cane di quartiere;
   e) l'iscrizione dei cani all'anagrafe canina;
   f) la protezione dei gatti in liberta';
   g) la creazione di  una  coscienza  zoofila  tramite  campagna  di
educazione sanitaria e ambientale.
  3.  E'  riconosciuto  al cane il diritto alla vita in condizioni di
benessere, sia in stato di liberta' che nel periodo di  ricovero  nei
canili;  ad  ogni  cane  deve  essere  data la possibilita' di essere
adottato presso famiglie o associazioni di volontariato animalista  e
per la protezione degli animali.